Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira a correggere una distorsione normativa generatasi con l'articolo 6 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, recante l'istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, che ha introdotto più gradi di qualificazione professionale, suddivisi in: 1) professione sanitaria; 2) vicedirigenza sanitaria; 3) dirigenza sanitaria.
      La proposta di legge mira altresì ad introdurre concetti precisi per l'accesso e la classificazione in tali gradi di qualificazione professionale in base a criteri chiari, superando così tutte le diatribe interpretative legate alla classificazione stabilita dall'articolo 6 della citata legge n. 43 del 2006 (che viene sostituito) che, da una parte, va ad intaccare l'autonomia contrattuale e, dell'altra, accogliendo le spinte di pochi, crea una evidente discrasia nel sistema reintroducendo di fatto una figura, quella del capo operaio, che non ha ragion d'essere quando si parla di professioni autonome e ad alto contenuto specialistico come quelle di cui si tratta.
      La presente proposta di legge si fonda quindi sull'esigenza di adeguare la normativa, ormai superata da più recenti disposizioni, alla complessiva evoluzione legislativa in progressiva espansione circa il mandato istituzionale e professionale correlato alla entrata in vigore di innumerevoli normative, tra cui quelle di seguito elencate: articolo 6, comma 3, del decreto

 

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legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; legge 26 febbraio 1999, n. 42; legge 10 agosto 2000, n. 251; riforma universitaria introdotta con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, recante la determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie, pubblicato nel supplemento ordinario n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, che ha sancito la laurea come requisito per l'esercizio delle citate professioni, con i relativi decreti interministeriali di equipollenza che da tale riforma sono derivati.
      Peraltro, tale distorsione era già stata evidenziata nella XIV legislatura con un ordine del giorno - accolto dal Governo tramite il sottosegretario di Stato per la salute - che recitava: «La Camera, premesso che il progetto di legge in esame contiene, all'articolo 6, disposizioni riguardanti la professione, la vicedirigenza e la dirigenza sanitaria in campo sanitario; il provvedimento discrimina fortemente i professionisti della sanità ed in particolare manca il riferimento all'assistente sociale, seleziona gli operatori delle professioni sanitarie in professionisti solo in base all'acquisizione di un mero titolo di studio e non in base alla professionalità acquisita, inserisce dei parametri professionali di cui la maggior parte della categoria (circa 300 mila operatori tra tecnici, infermieri professionali, fisioterapisti, ostetriche, assistenti sociali) non solo non sente la necessità, ma li percepirebbe come l'ennesimo tentativo di sminuire la portata professionale delle leggi oggi in vigore al solo fine di creare una graduazione ipotetica che, allo stato, risulta anacronistica rispetto all'attuale organizzazione del Servizio sanitario nazionale, impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative al fine di evitare la discriminazione degli operatori della sanità riconoscendo loro la professionalità acquisita non solo in base al titolo di studio conseguito, ma anche all'esperienza maturata nella professione ed a monitorare l'applicazione delle norme al fine di adottare, sentite le categorie interessate, eventuali provvedimenti volti a rivedere i parametri professionali di tecnici, infermieri professionali, fisioterapisti, ostetriche, assistenti sociali (9/6229/6)».
      Questa esigenza sembra peraltro condivisa nei fatti dall'attuale Governo, che ad opera del Ministro competente ha presentato un progetto di legge, atto Camera n. 1609, per il differimento del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 4 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, recante istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.
 

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